Diritti SIAE per gli spettacoli studenteschi
Protocollo d'intesa
tra Ministero della Pubblica Istruzione e Società Italiana degli Autorti ed
Editori (SIAE) Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in
particolare l’art.21 che consente alla scuola dell’autonomia di interagire da
protagonista con le autonomie locali, gli enti pubblici e le associazioni del
territorio nonché di perseguire, tramite l’autonomia, la massima
flessibilità;
Vista la direttiva n. 58 dell’8 febbraio 1996, e relativo
allegato, concernente nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura
costituzionale;
Vista la direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 con la quale
vengono indicate finalità, modalità organizzative e fonti di finanziamento a cui
le singole scuole, nell’ambito della propria autonomia, possono far riferimento
per promuovere iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli
studenti, per creare occasioni e spazi di incontro da riservare loro, per
favorire l’apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale
provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative
istituzionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 567, del
10 ottobre 1996, così come modificato e integrato dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 156, del 9 aprile 1999, con il quale è stato emanato il
regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative
nelle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sul
Diritto d’Autore, e successive integrazioni, che affida alla SIAE, quale compito
istituzionale, l’intermediazione e il controllo sulle utilizzazioni delle opere
dell’ingegno;
Visto in particolare il Capo III - articolo 15 - 2° comma -
della sopracitata legge 633/41, che stabilisce che non è considerata pubblica
l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia
ordinaria della scuola, purché non effettuata a scopo di
lucro;
Considerata la valenza esclusivamente didattica ed educativa di
tali iniziative che si possono realizzare attraverso una molteplicità di forme:
convegni, incontri, rappresentazioni, spettacoli, laboratori e manifestazioni in
genere, anche in orario extra curricolare (pomeriggio e sera) e in spazi più
ampi rispetto alla struttura fisica dell’istituzione scolastica;
Considerato
che tutte le iniziative in questione sono deliberate dalle istituzioni
scolastiche nell’ambito della loro autonomia e sulla base delle determinazioni
emanate dai propri organi collegiali, valutata la coerenza con le finalità
formative dell’istituzione stessa;
Considerato che tali manifestazioni
risultano essere oggetto di valutazioni diverse da parte della SIAE sull’intero
territorio nazionale, anche per le diverse forme organizzative
adottate;
Valutata l’esigenza per la SIAE di addivenire a un sistema
normativo e tariffario, adeguato alla natura e alla caratteristica delle
utilizzazioni e delle iniziative di cui ai successivi articoli, che garantisca
uniformità di trattamento, e consenta anche la semplificazione delle procedure
di determinazione della misura dei compensi dovuti per Diritti
d’Autore;
premesso che il Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato
Educazione Fisica e Sportiva - Coordinamento delle attività per gli
studenti:
favorisce la libera espressione della creatività studentesca,
riconoscendo il suo determinante ruolo educativo nelle scuole di ogni ordine e
grado, e il rinnovato impegno degli insegnanti a facilitare l’espressione e la
partecipazione della totalità degli alunni, nella convinzione che la cultura e
l’arte aiutino a capire, interpretare, trasformare e progettare la
realtà;
ritiene che tutto ciò che si svolge nell’ambito della istituzione
scolastica sulla base di progetti educativi, curricolari o extracurricolari,
deve considerarsi attività scolastica;
promuove lo sviluppo di una cultura
diffusa della legalità e la promozione di una coscienza storica del patrimonio
di valori che fondano la comunità nazionale, come configurato nel nucleo
essenziale della Carta Costituzionale e Carte Internazionali dei Diritti e lo
Statuto delle studentesse e degli studenti;
favorisce l’educazione alla
legalità come snodo interdisciplinare interno al curricolo onde sviluppare in
modo sistematico il rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni su basi di
correttezza e trasparenza, facendo crescere negli studenti stessi la capacità di
assumere impegni, di autoregolarsi e amministrarsi nelle attività ad essi
riservate;
premesso che la SIAE:
intende operare affinché venga
riconosciuta appieno la necessità di stimolare la creatività artistica dei
giovani anche attraverso iniziative formative ed educative al di fuori degli
specifici istituti ed indirizzi scolastici;
ritiene opportuno sviluppare
adeguate sinergie mirate alla diffusione del patrimonio artistico-creativo
nazionale e internazionale, nel pieno rispetto e riconoscimento del Diritto
d’Autore;
intende portare i giovani a una più approfondita conoscenza
dell’attività autorale, che vede l’autore alla base di tutto il processo
artistico culturale e contribuire, quindi, allo sviluppo di una cultura del
rispetto delle regole e del riconoscimento della creatività individuale, anche
attraverso la conoscenza della normativa dettata a salvaguardia dei Diritti
d’Autore;
si conviene quanto segue:
Art. 11.
Le utilizzazioni di opere protette, effettuate nel contesto di iniziative che si
inseriscono nel campo di applicazione della direttiva 133/96, del DPR 567/96 e
del DPR 156/99, sono ricomprese nell’eccezione prevista dall’articolo 15 - 2°
comma - della legge 633/41, citata in premessa, qualora avvengano:
con
organizzazione diretta e sotto la responsabilità dell’istituzione
scolastica;
in tempi e luoghi definiti preventivamente dai competenti organi
istituzionali;
con accesso gratuito al luogo dello spettacolo riservato agli
studenti, ai loro famigliari, al corpo insegnante e alle autorità; con
allestimento curato dagli allievi ed esibizioni effettuate dai soli allievi. Non
dovrà trattarsi, in tale ipotesi, di attività svolte da associazioni
studentesche o ricreativo-culturali; con totale assenza di lucro. Non si
considerano come iniziative lucrative le sole sponsorizzazioni che si concretano
in richiami pubblicitari; con pubblicizzazione dell’evento che evidenzi che
l’accesso è riservato esclusivamente ai soggetti di cui al punto
c).
Art. 21. Le iniziative di cui alla direttiva
133/96 e ai decreti del Presidente della Repubblica n. 567/96 e n. 156/99, che
prevedono utilizzazioni di repertorio amministrato dalla SIAE, organizzate
comunque dalle istituzioni scolastiche, ma prive dei requisiti indicati
all’articolo 1, rientrano nel campo di applicazione del Diritto d’Autore. In
particolare:
per le manifestazioni organizzate a pagamento verranno applicati
i normali trattamenti normativi e tariffari per il Diritto d’Autore;
per le
manifestazioni gratuite, considerato lo spirito delle iniziative rientranti
nelle finalità formative ed educative degli studenti, verranno applicati i
compensi per Diritto d’Autore, secondo le tabelle allegate al presente
protocollo, del quale costituiscono parte integrante, la cui misura è
determinata con ogni consentito riguardo rispetto ai normali compensi richiesti
dalla SIAE per analoghe manifestazioni.
2. Ove l’organismo scolastico,
individualmente o attraverso l’ufficio scolastico periferico o il ministero
della Pubblica istruzione, riesca, entro l’apertura dell’anno scolastico o, al
più tardi, entro il mese di dicembre, a presentare una programmazione completa
delle tipologie di manifestazioni di cui al precedente punto a), potranno essere
definiti compensi forfettari da concordare con la Direzione Generale della
SIAE.
Art. 31. L’istituzione scolastica
organizzatrice è impegnata a presentare all’Ufficio territoriale della SIAE la
documentazione atta a individuare i requisiti dell’attività programmata, al fine
di stabilire la corretta applicazione di quanto previsto dai precedenti articoli
1 e 2.
Art. 41. Il Ministero della Pubblica
Istruzione darà comunicazione agli uffici scolastici periferici e, per il loro
tramite, alle istituzioni scolastiche, alle consulte degli studenti e alle
associazioni studentesche, in merito all’attuazione degli articoli 1 e 2 del
presente protocollo e alle conseguenti responsabilità derivanti dal mancato
rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche stesse, di quanto in essi
stabilito.
Art. 51. La SIAE si impegna a elaborare
progetti finalizzati alla realizzazione di pacchetti formativi per insegnanti e
studenti, come ausilio e guida pratica alla costruzione di itinerari didattici
su musica, cinema, teatro, arti figurative, fumetto e qualsiasi altra
espressione di creatività, nonché per divulgare il principio della tutela e del
rispetto del Diritto d’Autore.
Art. 61. La SIAE, al
fine di promuovere il suo ruolo istituzionale e di veicolare messaggi positivi e
propositivi che sottolineino l’importanza della creatività come valore
individuale e sociale, proporrà alle istituzioni scolastiche progetti di diretto
coinvolgimento e osservazione del mondo artistico e
culturale.
Art. 71. La misura dei compensi di cui
alle tabelle 1 e 2, allegate e parte integrante del presente protocollo, è
soggetta ad aggiornamenti con cadenza annuale, sulla base delle variazioni
registrate dall’indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai e
impiegati" (ex indice del costo della vita), riferite al mese di settembre
dell’anno precedente.
Art. 81. All’attuazione della
presente intesa è preposto un gruppo di lavoro paritetico composto da tre
rappresentanti del ministero della Pubblica istruzione e da tre rappresentanti
della SIAE, designati dalle parti. Il gruppo di lavoro, che ha il compito di
curare la corretta applicazione del presente protocollo e di approfondire
tematiche di interesse comune, ha sede presso l’Ispettorato per l’Educazione
Fisica e Sportiva, e si riunisce di norma una volta all’anno, salvo convocazione
di una delle due parti.
Art. 91. I profili
organizzativi e di gestione afferenti all’attuazione del presente protocollo
d’intesa verranno curati dall’Ispettorato per l’Educazione Fisica e Sportiva -
Ufficio per il Coordinamento delle attività per gli studenti, che assicurerà il
necessario coordinamento con gli altri uffici centrali
interessati.
Art. 10Il presente protocollo ha
validità dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2000 e si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, che
dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera
raccomandata.
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protocollo d'intesa